NORME PER L’UTILIZZO DELLE TERRE INCOLTE DELLA REGIONE LIGURIA

E’ stato sollecitata una raccolta delle leggi regionali riguardanti l’uso delle terre incolte. Ci giunge dalla Liguria questo primo stralcio che mettiamo a disposizione.

 

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 11 04 1996 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 1 5 1996 N. 9

Norme di attuazione della Legge 4 Agosto 1978 n. 440: ” Norme per l’ utilizzazione delle terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate”

ARTICOLO 1
(Finalita’)
1. La presente legge disciplina il recupero produttivo dei terreni incolti abbandonati o non sufficientemente coltivati in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978 n. 440 (norme per l’ utilizzazione delle terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate) al fine di: a) salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici nonche’ perseguire la protezione dell’ ambiente mediante la promozione e la valorizzazione delle capacita’ produttive delle aree abbandonate a vocazione agricola; b) favorire l’ accorpamento delle superfici delle aziende agricole verso unita’ colturali piu’ razionali ed economicamente valide; c) favorire l’ occupazione in agricoltura con particolare riguardo a quella giovanile.

ARTICOLO 2
(Terreni incolti abbandonati o non sufficientemente coltivati)
1. Ai fini della presente legge si considerano quali terreni incolti o abbandonati i terreni ex coltivi suscettibili di coltivazione agricola con tecniche appropriate che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie. 2. Si considerano terreni non sufficientemente coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie unitarie medie dell’ ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute per le stesse colture nel medesimo periodo in terreni della zona aventi le stesse caratteristiche fisico – chimiche ed agronomiche a meno che su tali terreni non siano in atto tecniche agronomiche a basso impatto ambientale in grado di assicurare la protezione del suolo e la conservazione dello spazio naturale nel rispetto degli indirizzi comunitari nazionali e regionali in materia agroambientale. 3. Nei terreni serviti da impianti di irrigazione la comparazione per la determinazione dei valori di produzione unitaria di cui al comma 2 e’ effettuata da parte della Commissione di cui all’ articolo 11 tenendo conto delle produzioni unitarie dei terreni irrigui. 4. La difformita’ delle colture esistenti sui terreni di cui al comma 2 rispetto alle previsioni dei piani di sviluppo agricoli vigenti non comporta di per se’ la classificazione di terreno non sufficientemente coltivato. 5. Ai fini della presente legge si intende per ” annata agraria” il periodo decorrente dall’ 11 novembre al 10 novembre dell’ anno solare successivo.

ARTICOLO 3
(Zone di applicazione)
1. La presente legge si applica ai terreni di cui all’ articolo 2 commi 1 e 2 purche’ ricadenti nelle zone classificate ” colture agrarie” (COL) e ” praterie in mantenimento” (PRMA) nella cartografia relativa all'” assetto vegetazionale” del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale (di seguito definito PTCP) e a destinazione agricola compatibile con le vigenti discipline urbanistiche. 2. I terreni classificati ” PR – MA” nel PTCP possono essere utilizzati ai fini della presente legge esclusivamente a prato o pascolo mediante piani di sviluppo volti al miglioramento del cotico erboso. 3. I terreni a destinazione agricola non rientranti nelle zone classificate ” COL” e ” PRMA” e identificabili nelle aree di cui all’ articolo 69 comma 3 delle Norme di Attuazione del PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 26 febbraio 1990 sono suscettibili di recupero produttivo per le finalita’ di cui alla presente legge solo se tali zone risultano caratterizzate a giudizio della Commissione di cui all’ articolo 11 da estesi fenomeni di totale abbandono agricolo che pregiudichino la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell’ ambiente o quando la mancata messa a coltura di tali terreni possa arrecare un danno alle colture agrarie contigue. 4. Ai fini dell’ individuazione delle zone di cui al comma 3 la Commissione di cui all’ articolo 11 esprime parere utilizzando anche i dati di base di programmazione territoriale in possesso delle strutture regionali e disponibili presso i sistemi informatici e sugli strumenti cartografici regionali. 5. L’ estensione del fenomeno di abbandono cui al comma 3 deve comunque interessare superifici contigue superiori a tre ettari.

ARTICOLO 4
(Terreni e soggetti esclusi)
1. Sono esclusi dall’ applicazione della presente legge: a) i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilita’ del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell’ ambiente naturale; b) le dipendenze e pertinenze delle case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile ivi compresi i giardini e i parchi urbani pubblici; c) i boschi cosi’ come definiti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale anche se fortemente degradati per cause diverse nonche’ i terreni destinati ad imboschimento da piani programmi e progetti di intervento gia’ approvati dagli enti e organismi pubblici competenti. Non rientrano nella definizione di bosco i terreni agricoli che a causa del perdurare dello stato di abbandono sono caratterizzati da un soprassuolo quasi esclusivamente costituito da arbusti e cespugli; d) i terreni a seminativo ritirati dalla produzione o comunque vincolati ai sensi delle vigenti normative comunitarie; e) i terreni adibiti a cave o a discariche. Sulle discariche dismesse sono consentite colture non alimentari; f) i terreni destinati ad attivita’ di interesse sociale o ricreativo e a servizi di pubblica utilita’ da piani programmi e progetti di intervento gia’ approvati dagli enti e organismi pubblici competenti; g) i terreni necessari per attivita’ industriali commerciali e turistiche nonche’ i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili da piani urbanistici vigenti o adottati; h) i terreni di cui all’ articolo 3 comma 2 ove la richiesta di recupero produttivo di parte della zona interessata all’ abbandono possa pregiudicare la salvaguardia degli equilibri idrogeologici della restante parte. 2. L’ utilizzazione dei prati e pascoli assoggettati nel PTCP al regime normativo di ” praterie in trasformazione a bosco” (PR – TRZ) puo’ essere consentita a fini pascolivi sulla base delle previsioni contenute nei Piani di Settore previsti dal comma 3 dell’ articolo 76 delle Norme di Attuazione del PTCP. 3. L’ esclusione dei terreni di cui al comma 1 lettera g) opera a far data dalla emissione dell’ atto che consente l’ effettiva utilizzazione ai fini predetti. In caso di terreni gia’
assegnati in applicazione della legge 440/ 1978 l’ assegnatario rilascia i terreni stessi entro la data fissata dalla Regione. Al fine di stabilire la data del rilascio la Commissione di cui all’ articolo 11 esprime relativo parere sentite le parti interessate. 4. Per quanto previsto dal comma 3 il terreno deve essere rilasciato non oltre sei mesi a decorrere dalla data di richiesta dell’ avente titolo e comunque non prima della conclusione del ciclo colturale annuale. I termini fissati per eventuali concessioni edilizie restano sospesi fino alla data del rilascio. 5. In caso di terreni gravati da uso civico assegnati in applicazione della presente legge e richiesti da uno o piu’ residenti aventi titolo l’ assegnatario rilascia i terreni stessi entro la data fissata dalla Regione. Al fine di stabilire la data del rilascio la Commissione di cui all’ articolo 11 esprime il relativo parere sentite le parti interessate. 6. Nel caso di cui al comma 5 il terreno deve essere rilasciato comunque entro un anno a decorrere dalla data di richiesta dell’ avente titolo all’ uso civico il quale e’ tenuto al rimborso per lavori in corso o per qualsiasi titolo legittimo da liquidarsi nella misura stabilita dallo stesso decreto di rilascio previo parere della Commissione di cui all’ articolo 11. Non sono da computarsi nell’ eventuale indennizzo i lavori effettuati dopo la presentazione della richiesta di assegnazione da parte degli aventi titolo. 7. Non sono assegnabili i terreni non sufficientemente coltivati da piccoli proprietari e conduttori il cui reddito lordo complessivo annuo ai fini dell’ Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) non superi i diciotto milioni di lire. Tale limite puo’ essere adeguato dalla Regione sulla base delle variazioni ISTAT intervenute.

ARTICOLO 5
(Destinatari)
1. La Regione previo parere favorevole della Commissione di cui all’ articolo 11 assegna per la coltivazione i terreni incolti o abbandonati o non sufficientemente coltivati aventi i requisiti di cui alla presente legge ai richiedenti che si impegnano a coltivarli attraverso il piano di sviluppo di cui all’ articolo 6 comma 1 lettera d). 2. Possono essere oggetto di richiesta i terreni appartenenti a privati ad enti pubblici e morali e i terreni demaniali con esclusione dei terreni compresi nel demanio forestale regionale. 3. Nel caso di istanze per terreni appartenenti al demanio idrico dello Stato l’ assegnazione deve avvenire nel rispetto del disposto di cui al capo VII del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche). 4. Nel caso di piu’ domande per i medesimi terreni l’ assegnazione spetta nel seguente ordine prioritario: a) ai confinanti che ne facciano richiesta ai sensi dell’ articolo 7 comma 3; b) ai richiedenti che dimostrino di aver condotto il fondo in passato ovvero di aver svolto in esso la propria opera; c) ai richiedenti disoccupati singoli o associati di eta’ non superiore a quaranta anni aventi adeguata capacita’ professionale a giudizio della Commissione di cui all’ articolo 11; d) agli imprenditori agricoli singoli o associati se la richiesta e’ ai fini dell’ ampliamento aziendale e della ricomposizione fondiaria; e) ai richiedenti singoli o associati residenti nel territorio del Comune; f) agli altri richiedenti secondo la data di presentazione delle domande.

ARTICOLO 6
(Modalita’ di presentazione della domanda)
1. La domanda di assegnazione e’ presentata alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno e contiene: a) gli elementi di identificazione dei terreni richiesti con certificazione della destinazione urbanistica ivi vigente in base allo strumento urbanistico e della relativa disciplina e della loro condizione colturale al momento di presentazione della domanda; b) i dati relativi al proprietario dei terreni richiesti degli eventuali aventi titolo e dei confinanti; c) la dichiarazione delle capacita’ professionali dei richiedenti ai sensi di quanto disposto dal Regolamento CEE 2328/ 91 e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 17 novembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni; d) la destinazione colturale che si intende attuare attraverso un piano di sviluppo aziendale o interaziendale della durata massima di due anni descritto su modello conforme alla vigente normativa comunitaria in materia. 2. Il piano di sviluppo di cui al comma 1 lettera d) a miglioramento effettuato deve prevedere l’ utilizzo a tempo pieno di almeno una unita’ lavorativa attiva pari con riferimento alle giornate lavorative per ettaro coltura a duecento giornate se i terreni richiesti ricadono in zona definita montana o svantaggiata ai sensi della Direttiva 268/ 75/ CEE o a trecento giornate per i terreni situati in altre zone. A tal fine possono concorrere anche le superifici gia’ possedute a vario titolo dal richiedente. 3. Non possono essere richieste superifici inferiori a mille metri quadrati nelle zone di cui all’ articolo 3 comma 1 e inferiori a cinquemila metri quadrati nelle zone di cui all’ articolo 3 comma 3. 4. Qualora il piano di sviluppo preveda l’ utilizzo di terreni a foraggio o pascolo non possono essere richieste superifici accorpate inferiori a cinque ettari a meno che non siano confinanti o contigue con terreni gia’ posseduti dal richiedente. L’ utilizzo di tali terreni e’ consentito alle sole aziende con attivita’ zootecnica.

ARTICOLO 7
(Assegnazione di terreni incolti)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione notifica le istanze di assegnazione ai proprietari agli aventi titolo ai confinanti e alla Commissione di cui all’ articolo 11. 2. Entro il 31 marzo la Commissione esprime parere nel rispetto del principio del contraddittorio. La Regione entro i successivi trenta giorni comunica tale parere al richiedente ai proprietari agli aventi titolo e ai confinanti. 3. In caso di parere favorevole i proprietari gli aventi titolo e i confinanti possono chiedere alla Regione entro il 30 giugno di utilizzare direttamente i terreni a partire dall’ annata agraria successiva allegando un piano di utilizzo dei terreni elaborato su modello conforme alla vigente normativa comunitaria in materia. Il piano puo’ prevedere anche l’ imboschimento dei terreni in conformita’ con le indicazioni del PTCP Assetto Vegetazionale e con i programmi di sviluppo agricolo e forestale presenti sul territorio. 4. L’ indirizzo tecnico – colturale del piano di utilizzo di cui al comma 3 deve essere conforme alla programmazione agricola presente sul territorio e valutato dalla Commissione provinciale che si esprime entro il 31 luglio. 5. La Regione accoglie o respinge i piani di utilizzo di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di emissione del parere. In caso di mancato accoglimento del piano di utilizzo la Regione decreta l’ assegnazione dei terreni ai richiedenti. 6. I proprietari e gli aventi titolo per la realizzazione degli interventi previsti dai piani di utilizzo di cui al comma 3 possono avvalersi di manodopera salariata per un impegno non inferiore a due anni. Per tale periodo non e’ comunque consentita la realizzazione del piano mediante contratti che prevedano l’ utilizzo del terreno da parte di terzi. 7. La Regione accerta che i piani di cui al comma 3 siano realizzati entro i termini in essi stabiliti. In caso di esito negativo i terreni sono assegnati ai richiedenti qualora ancora interessati e il proprietario non puo’ inoltrare richiesta di coltivarli direttamente fino alla scadenza dell’ assegnazione. 8. In assenza di richiesta di coltivazione da parte dei proprietari degli aventi titolo o dei confinanti entro il termine fissato dal comma 3 la Regione entro il 15 settembre di ogni anno assegna i terreni ai richiedenti.

ARTICOLO 8
(Effetti del provvedimento di assegnazione)
1. Il provvedimento di assegnazione comporta la risoluzione senza diritto ad indennita’ di qualunque precedente contratto di locazione o di natura associativa relativo ai terreni richiesti salvo il rimborso eventualmente dovuto dall’ assegnatario per le spese relative a lavori in corso o per altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione previo parere della Commissione di cui all’ articolo 11. Non sono da computare nell’ eventuale indennizzo i lavori effettuati dopo la notizia delle domande ai sensi dell’ articolo 7 comma 1. 2. I rapporti fra proprietari o usufruttuari dei terreni e assegnatari sono regolati dalle leggi vigenti in materia di contratti di affitto di fondi rustici. La durata del contratto di locazione e’ comunque non inferiore a quindici anni con canone di affitto determinato dalla vigente legislazione in materia fatto salvo quanto disposto dall’ articolo 4 commi 4 e 5. 3. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso previo preavviso di un anno da notificarsi alla Regione nonche’ ai proprietari o agli aventi titolo.

ARTICOLO 9
(Revoca dell’ assegnazione)
1. Qualora l’ assegnatario non utilizzi i terreni assegnati e non realizzi il piano di sviluppo concordato entro due annate agrarie decorrenti dall’ assegnazione ai sensi dell’ articolo 7 comma 5 la Regione su istanza dei proprietari e sentita la Commissione di cui all’ articolo 11 revoca l’ assegnazione entro novanta giorni dalla richiesta e dispone gli eventuali rimborsi per migliorie effettuate dall’ assegnatario ai sensi del Codice Civile e della vigente normativa sui contratti agrari.

ARTICOLO 10
(Utilizzazione dei terreni da parte di lavoratori emigrati all’ estero)
1. Per i proprietari di terreni lavoratori emigrati o trasferiti all’ estero che dichiarino entro il 30 giugno dell’ anno di ricevimento della notifica di cui all’ articolo 7 comma 1 di impegnarsi direttamente nella coltivazione dei terreni di proprieta’ richiesti ai sensi dell’ articolo 6 l’ emanazione dei provvedimenti di cui alla presente legge e’ sospesa di due anni dalla data di notificazione.

ARTICOLO 11
(Commissione provinciale per l’ utilizzo dei terreni incolti)
1. Per ogni provincia e’ costituita una Commissione per l’ utilizzo dei terreni incolti di seguito definita Commissione composta da: a) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di Agricoltura o suo delegato con funzioni di presidente; b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di Beni Ambientali e Naturali o suo delegato; c) due rappresentanti dei proprietari non coltivatori; d) due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti; e) due rappresentanti della cooperazione agricola; f) due rappresentanti dei lavoratori agricoli; g) quattro rappresentanti dei comuni o delle comunita’ montane su designazione dell’ Associazione Nazionale Comuni d’ Italia (ANCI) e dell’ Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCEM) regionale. Svolge funzioni di segretario un dipendente regionale di livello non inferiore al sesto. h) un rappresentante dell’ Amministrazione provinciale. 2. I componenti la Commissione di cui al comma 1 lettere c) d) e) ed f) e i relativi supplenti sono designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancato accordo le singole organizzazioni provinciali segnalano entro i termini prescritti i loro rappresentanti. Trascorso tale termine la Regione nomina la Commissione qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la meta’ piu’ uno dei componenti salvo successive integrazioni. 3. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni di appartenenza. 4. Ai componenti dalla Commissione non dipendenti regionali spettano le indennita’ e il rimborso spese previste dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 12
(Funzionamento della Commissione)
1. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di meta’ piu’ uno dei componenti. 2. Il Presidente della Commissione puo’ fare intervenire alle sedute senza diritto di voto personale regionale del Corpo Forestale dello Stato e di Enti a diverso titolo interessati. 3. In caso di perdurante assenza senza giustificato motivo di uno dei componenti la Commissione la Regione ne dichiara la decadenza.

ARTICOLO 13
(Compiti delle Commissioni provinciali per l’ utilizzo dei terreni incolti)
1. Alle Commissioni provinciali compete: a) definire gli elementi di comparazione indicati dall’ articolo 2 comma 2 nonche’ verificare per i terreni non sufficientemente coltivati la comparazione tra la situazione di fatto e gli elementi di comparazione stessi; b) verificare la sussistenza dei requisiti di assegnabilita’ dei terreni richiesti la capacita’ professionale del richiedente le unita’ lavorative attive impegnate a fine piano la validita’ del piano di sviluppo proposto di cui all’ articolo 6 comma 1 lettera d) nonche’ la sua conformita’ al relativo piano di bilancio e il rispetto della normativa relativa al vincolo idrogeologico mediante acquisizione del relativo parere da parte della Provincia; c) definire l’ entita’ del rimborso di cui all’ articolo 8 comma 1 dovuto da parte dell’ assegnatario al precedente conduttore dei terreni assegnati; d) verificare le condizioni di mancata utilizzazione dei terreni da parte degli assegnatari ai sensi dell’ articolo 9; e) esprimere parere ai sensi dell’ articolo 3 comma 4 dell’ articolo 4 comma 5 e dell’ articolo 7 commi 2 e 4; f) quant’ altro necessario a definire l’ assegnabilita’ dei terreni richiesti. 2. La Commissione in caso di esame di quanto previsto al comma 1 lettere c) e d) nonche’ in caso di eventuali sopralluoghi ne da’ comunicazione agli interessati tramite invito scritto agli stessi.

ARTICOLO 14
(Agevolazioni per il ripristino dei terreni incolti)
1. Agli assegnatari di terreni incolti abbandonati o non sufficientemente coltivati di eta’ inferiore a quaranta anni e’ data precedenza nella erogazione dei benefici comunque previsti dalle normative regionali nazionali o comunitarie per il ripristino delle condizioni colturali e l’ avvio dell’ esecuzione dei piani di sviluppo o di utilizzo dei terreni. 2. Il mancato accesso ai benefici di cui al comma 1 non pregiudica i termini di esecuzione del piano di miglioramento.

ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’ attuazione dell’ articolo 11 si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 495 ” Spese per compensi gettoni di presenza rimborso spese a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali e statali” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 16
(Norma transitoria)
1. Alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali la Commissione di cui all’ articolo 11 non abbia espresso parere si provvede secondo le disposizioni della presente legge in quanto applicabili. 2. Al fine dell’ utilizzo dei terreni di cui all’ articolo 4 comma 2 e fino all’ emanazione dei Piani di settore la Commissione di cui all’ articolo 11 valuta i piani di sviluppo aziendali presentati dai richiedenti consentendo soltanto sfruttamenti economici atti a consolidare ed a favorire le condizioni di equilibrio idrogeologico per il mantenimento dell’ integrita’ dei versanti e degli ecosistemi ambientali. 3. In sede di prima applicazione della presente legge la Commissione di cui all’ articolo 11 e’ nominata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data restano in carica le Commissioni nominate ai sensi della l 440/ 1978. 4. Fino all’ attuazione di quanto disposto dall’ articolo 27 comma 6 della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull’ ordinamento degli uffici regionali) le funzioni di cui all’ articolo 4 commi 3 e 5; all’ articolo 5 comma 1; all’ articolo 7 commi 7 e 8; all’ articolo 9; all’ articolo 11 comma 2; all’ articolo 12; all’ articolo 15 comma 3 sono esercitate dal Presidente della Giunta Regionale e quelle di cui all’ articolo 4 comma 7 e all’ articolo 7 comma 5 sono esercitate dalla Giunta Regionale.

ARTICOLO 17
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla L 440/ 1978.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bolllettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi’ 11 aprile 1996